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Esonero formazione ECM

Esonero formazione ECM

Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; 
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; 
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi; 
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.; 
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.
  • I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

Cos’è la fattura elettronica?

Cos’è la Fatturazione Elettronica?

La fattura elettronica è un documento del tutto simile al cartaceo, da cui si differenzia solo per la modalità di trasmissione e ricezione delle fatture che avviene attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), che possiamo immaginare come un “postino certificato”. La fatturazione elettronica innanzitutto permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. La fattura elettronica è un file .XML ed è fondamentale attenersi a questo formato previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Sono in regime forfetario, devo fare la fattura elettronica?

A partire dal 1° luglio 2022 tutti i contribuenti a regime forfettario saranno obbligati alla fatturazione elettronica. Anche il medico forfettario dovrà emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando lo Sdi (il sistema di interscambio).

Chi è esonerato da questo obbligo?

I titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 25.000 saranno esclusi da questo obbligo fino 31 dicembre 2023.

In quali casi il medico forfettario deve emettere fattura elettronica?

Per esempio quando fattura una prestazione sanitaria a società sportive (es. medicina dello sport) oppure quando emette fattura nei confronti di un centro o un poliambulatorio con cui collabora.

Il medico deve emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso un paziente (persona fisica)?

No, queste prestazioni non sono soggette a fatturazione elettronica. Il medico deve trasmettere la fattura sanitaria al Sistema di Tessera Sanitaria.

AGGIORNAMENTO: approvazione in Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2022 del Decreto Milleproroghe

Confermato il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie anche per il 2023: con la proroga dell’esonero, i medici e tutti gli operatori del settore restano fuori dall’obbligo per un altro anno.
Lo stop, confermato anno dopo anno, nasce proprio dalla necessità di garantire la protezione dei dati personali dei pazienti e dalla difficoltà di farlo.

La Formazione ECM

La formazione ECM

Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare molto di formazione ECM, ma cos’è esattamente la FORMAZIONE ECM?

ECM è un acronimo che sta per Educazione continua in Medicina.
Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Gli ECM sono obbligatori?
Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

Quanti crediti devo fare?
I crediti formativi devono essere acquisiti nell’arco del triennio nella misura di 150 crediti formativi.
Se sei iscritto per la prima volta all’Albo professionale, l’obbligo decorre dall’anno successivo, quindi dovrai ottenere solo ⅔ dei crediti, ossia 100.

Come posso controllare i crediti?
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale.

ATTENZIONE: ECM SULLA RADIOPROTEZIONE, quanti dobbiamo farne? Entro quando?
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, all’art. 162, ha sancito l’obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di radioprotezione per tutti i medici. Per il triennio 2020-2022 i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia (15% per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare).

Possono essere eseguiti anche dei FAD (Formazione A Distanza) di cui vi lasciamo alcuni link utili:
– FAD FNOMCeO FADINMED, La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri – 8 ECM
– FAD OMCeOMi, La Radioprotezione alla luce del D. Lgs. 101/2020 – 22,5 ECM
– FAD OMCeORm, Sito Ordine Meidici Roma – due corsi, uno da 5 e uno da 8 ECM

Quindi se non siete specialisti in fisica medica, medici specialisti, odontoiatri che svolgono attività complementare vi sarà sufficiente scegliere una delle due possibilità:
1. fare il FAD OMCeOMi (22,5 ECM);
2. fare il FAD FNOMCeO + FAD OMCeORm da 8 ECM (totale 16).

Se avete ancora qualche dubbio, scriveteci!

E se sto sotto i 5000 euro l’anno?

Per molti anni tutti noi medici ci siamo posti la domanda: “ma se non supero la soglia dei 5000 euro anno, posso lavorare senza partita IVA?”.

Sfatiamo il primo mito: non c’è alcuna soglia di 5000 euro al di sotto della quale possa non essere utilizzata la partita IVA, in favore dell’uso della prestazione occasionale o della ritenuta d’acconto. Invero, anche molti commercialisti hanno alimentato questa falsa credenza.

Giusto per essere chiari: avere un reddito annuo al di sotto dei 5000 euro non è certo indice di occasionalità.

È vero, però, che ogni attività economica abituale e continuativa deve essere svolta con partita IVA. D’altra parte, è importante tenere in considerazione che il medico – come altre classi professionali – può svolgere la propria attività professionale solo se iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e questo ha un’importante applicazione pratica, come riportato nella risoluzione 41/E dell’Agenzia delle Entrate: “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo”.

E la risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88\E ha chiarito, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297, che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente.

L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione.

Quindi non solo non esiste quella famosa e fantomatica soglia dei 5000 euro annui, ma non può esistere nemmeno la prestazione occasionale per il medico che voglia esercitare la professione.

Rimane la possibilità, per il medico, di svolgere altre professioni, al di fuori di quelle per cui è necessaria l’iscrizione ad un Albo, in assenza di partita IVA nei casi in cui sia aderente il concetto di occasionalità.