Quali sono i requisiti del regime forfetario?

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

 

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Quando devo pagare l’imposta sostitutiva?

L’imposta sostitutiva segue le scadenze dell’imposta sui redditi ordinaria (IRPEF). Solitamente a giugno dell’anno successivo viene pagato il saldo, che è rappresentato dalla differenza tra imposta dovuta e acconti pagati in corso d’anno. Gli acconti si pagano in parte con il saldo (40%) e in parte a novembre (60%) e sono calcolati in misura pari all’imposta dovuta per l’anno precedente. Il primo anno di attività, dunque, non sono dovuti acconti e il saldo sarà pari al totale dell’imposta dovuta.

Esempio:

  • inizio attività anno 2020, non si paga nulla fino a giugno 2021;
  • a giugno 2021 si calcola l’imposta dovuta per il 2020 e pari a euro 1.000 e si pagano, contestualmente, il saldo 2020 (euro 1.000) e il primo acconto 2021 (euro 400);
  • a novembre 2021 si paga il secondo acconto 2021;
  • a giugno 2022 si calcola l’imposta dovuta per il 2021 e pari a euro 1.200 e si pagano, contestualmente, il saldo 2021 (euro 200) e il primo acconto 2022 (euro 480);

Sono nel regime forfettario devo applicare l’IVA?

No, il regime forfettario è esente IVA. Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVAsugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. Non devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.